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Vincenzo De Luca su Facebook: “Quarantena obbligatoria in Campania per chi rientra di cinque paesi esteri”

Regione Campania

COVID-19, ORDINANZA n. 68: OBBLIGO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE PER CHI RIENTRA DALL’ESTERO

🔴#CORONAVIRUS: ho appena firmato l’Ordinanza n. 68 che rende obbligatoria la quarantena per i cittadini che rientrano nella nostra regione da viaggi all’estero.
Scarica l’ordinanza 👇
http://www.regione.campania.it/…/ordinanza-n-68-12-08-2020.…

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare,
l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche,
produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del
sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione,
informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere
regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio
2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle
ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di
impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si
applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte
da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire
la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura
provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in
sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente
decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3.
Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’
grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo
svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza
giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono
comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al
comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un
aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio
sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni
dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro
della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del
territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge
n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una
rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le
informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di
processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un
rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione
delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11

del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà
di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di
conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per
ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita
cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni
necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di
una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO il DPCM 14 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193
del 03 agosto 2020;
VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione
di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
VISTO
il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 12/ Report completo Fonte dati:
Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 27 luglio – 2 agosto 2020
(aggiornati al 4 agosto 2020, h 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una
valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio “moderato”, con Rt in significativa
riduzione e con proiezione settimanale in ulteriore diminuzione;
VISTA l’Ordinanza n.67 dell’11 agosto 2020, con la quale – sulla base dei rilievi epidemiologici realizzati
dall’Unità di crisi regionale e delle valutazioni dalla stessa effettuata- è stato, tra l’altro, disposto che “Fatte
salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da
quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti nella
regione Campania che – fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o
attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal
rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di

di test
sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica”;

VISTA
l’Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, concernente misure relative alle persone che
intendono fare ingresso nel territorio nazionale o che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o
transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna (art.1) e l’ingresso e transito per i cittadini
provenienti dalla Colombia;
RILEVATO
che l’Unità di Crisi regionale, all’esito degli approfondimenti di competenza, nella serata odierna ha
rappresentato che “ in data odierna si è riunita in seduta straordinaria l’Unità di Crisi alla luce della
ulteriore registrazione di casi di positività a covid-19 di residenti campani che hanno fatto ieri rientro da
paesi esteri e di cui oggi sono stati refertati i tamponi faringei. Da un esame della situazione attuale, al fine
di potenziare le azioni di monitoraggio di cluster e focolai dirette al contenimento del fenomeno pandemico,
si ritiene necessario adottare ulteriori provvedimenti per i residenti campani che rientrano da paesi
stranieri, aggiuntivi rispetti a quelli previsti nell’Ordinanza n. 67 dell’11 agosto 2020. In
particolare si ritiene di dover stabilire per i residenti campani che rientrano dall’estero l’obbligo di
osservare l’isolamento per 14 giorni nelle more del controllo sanitario, fatto salvo l’esito negativo del test
sierologico venoso e/o tampone secondo il competente avviso della ASL. Inoltre si ritiene di dover
raccomandare ai residenti campani che negli ultimi 14 giorni sono rientrati da paesi esteri di contattare il
dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente al fine dell’effettuazione dell’esame
screenologico (tampone faringeo o esame sierologico) e di osservare l’isolamento fiduciario fino all’esito
dell’esame”;
CONSIDERATO
che quanto rappresentato nella odierna nota mail dell’Unità di Crisi regionale conferma il trend in aumento,
rilevato già nelle scorse settimane, relativo a casi di positività al virus aventi natura di contagi di
“importazione”, peraltro di sovente connotati – secondo quanto emerge dai rilievi effettuati già nei giorni
scorsi dalla stessa Unità di crisi – da maggiore aggressività rispetto ai casi (asintomatici o paucisintomatici)
in precedenza accertati sul territorio;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi
l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale

interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1.
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi
l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del
2020;
RITENUTO
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte
sopra richiamate, legittimanti la previsione di misure relative al territorio della regione Campania, al fine
della prevenzione e del contenimento dei contagi, a fronte del forte e grave rischio connesso ai rientri di

cittadini dai viaggi all’estero;
ORDINA

  1. Con decorrenza immediata, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione
    quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
    1.1. Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da
    quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto
    2020 e dell’Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione
    Campania che – fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o
    attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal
    rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test
    sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.
    1.2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1., è fatto altresì obbligo di osservare l’isolamento domiciliare
    fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla
    competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all’atto dell’eventuale
    esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.
    1.3. E’ fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei 14 giorni
    antecedenti alla data del presente provvedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all’estero,
    con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il
    Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o
    tampone e di osservare l’isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della
    incolumità dei propri parenti e conoscenti.
  2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
    legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del
    codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. della presente Ordinanza sono
    punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
    dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla

legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. con la sanzione pecuniaria di euro 1.000 (mille/00), tenuto conto dei
gravi rischi per la salute pubblica connessi alle relative violazioni nell’attuale contesto epidemiologico.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di
reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione
regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le
Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

  1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con
    modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
    relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano
    accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle
    province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
    rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
  2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito
    dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle
    Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
    Campania, nonché sul BURC.
    Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
    Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
    entro il termine di giorni centoventi.
    DE LUCA
  3. Fonte:Facebook Regione campania

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Claudio Gervasio nato a Napoli. Ha conseguito il diploma di Liceo Lingustico, la laurea in scienze della Comunicazione all'Unisob con master di Scienze Investigative Criminologiche e politiche della Sicurezza. Appassionato di giornalismo, è un collaboratore spontaneo di MundoNapoliSport24