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Vincenzo De Luca su Facebook: “Chi in Campania non indosserà la mascherina verrà multato di 1000 euro”

Regione Campania

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza cautelativa per il Covid-19 in canmpania. ecco il testo: “

COVID-19, ORDINANZA n. 63 del 24/7/2020

🔴#CORONAVIRUS: ho firmato questo pomeriggio l’ordinanza n. 63 del 24/07/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza contiene le seguenti misure:

✔ Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere.

✔ Previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la mascherina.

✔ Si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.).

✔ I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena.

✔ È stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici.

Scarica il testo dell’ordinanza 👇
http://www.regione.campania.it/…/ordinanza-n-63-24-07-2020r…

24 luglio 2020

Ecco il testo dell’ordinanza (in neretto sono indicate le sanzioni previste per i trasgressori):

ORDINANZA

Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e del monitoraggio quotidiano effettuato dall’Unità di crisi regionale,  su tutto il territorio regionale della Campania le misure di contenimento e  prevenzione del rischio sanitario a tutt’oggi vigenti sono confermate ed aggiornate nei termini di seguito indicati.

1.      E’ fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare
correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonche all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto it tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. L’eventuale inosservanza a punita ai sensi del successivo art.6.

2. Agli esercenti attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei
        passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi,
        fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda it trasporto su ferro e gomma, la
        presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni
        e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto
        previsto al successivo art.6 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal
        mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di
        protezione. In caso di rifiuto, sara disposto it blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze
        dell’ ordine .

3. E’ fatto obbligo ai  gestori, commessi, clienti degli esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati, ed altri
        locali aperti al pubblico di indossare le mascherine prima dell’ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza
negli stessi,  fatte salve le sole deroghe specificamente previste nei vigenti   protocolli di sicurezza relativi alle singole  attività. L’eventuale inosservanza a punita ai sensi dell’art.6 del presente provvedimento.

4. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell’ 11 giugno 2020, in tema di
        ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen  e di  spostamenti dagli Stati  previsti dall’art.1,
        comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020 o comunque diversi da quelli  previsti
        dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 (“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se
        asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
        sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento
        fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata
        all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  sono
        obbligate  a segnalare  tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per  it tramite dei numeri
        telefonici appositamente dedicati”),  al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positivity al
        virus Covid-19, e dato mandato alle AASSLL competenti e all’Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli
        sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio
        regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno
        2020 e/o previsti dall’art.l, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorita
        ed Enti competenti a raccomandato it puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato
        art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020, in tema di isolamento fiduciario obbligatorio.

5. E’ fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonchè ai titolari delle attivita economiche e sociali di
        attuare puntualmente le  ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali
        (Ordinanza   n.62 del 15 luglio 2020 e provvedimenti cui la stessa rinvia)   vigenti in materia, per la
        prevenzione dei rischi di contagio. L’eventuale inosservanza a punita ai sensi del successivo art.6.

6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14
        luglio 2020, n.74,  salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice
        penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con il pagamento, a titolo di
        sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma
        1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020, 
e tenuto
        conto del grave rischio di diffusione dei contagi connesso ad eventuali condotte violative delle presenti
        disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica
        altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni.

        Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di
        reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa e raddoppiata e quella accessoria
applicata nella misura massima.

7. E’ fatta raccomandazione a tutte le forze dell’ordine e alle polizie municipali nonchè ai Dipartimenti di
       prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in
       ordine all’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento   e delle altre misure, nazionali e
       regionali,   vigenti in tema di prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all’adozione di ogni
       provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze.

8. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma      2 bis   del decreto legge n.33/2020, come convertito con
modificazioni dalla legge     14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

9. La presente ordinanza a comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla
        legge 14 luglio 2020, n.74 al Ministro della Salute ed e notificata all’Unita di Crisi regionale, alle Prefetture,
        alle AA.SS.LL., all’Autorita Portuale, all’ANCI Campania,   agli esercenti ii TPL per it tramite della
        Direzione Generale Mobility della Regione Campania ed  e pubblicata sul sito istituzionale della Regione
        Campania, nonche sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza a ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro it termine di giorni centoventi.

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Claudio Gervasio nato a Napoli. Ha conseguito il diploma di Liceo Lingustico, la laurea in scienze della Comunicazione all'Unisob con master di Scienze Investigative Criminologiche e politiche della Sicurezza. Appassionato di giornalismo, è un collaboratore spontaneo di MundoNapoliSport24