premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Benevento, Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della Società avversaria alcuni petardi e bengala senza arrecare danni anche per la presenza della rete di protezione; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MATTIELLO Federico (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 45° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, urlando e uscendo dall’area tecnica.
Fonte:Lega Serie A