a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei recuperi dell’ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta e Genoa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
a) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADJAPONG Claud (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDREOLLI Marco (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CEPPITELLI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CHIESA Federico (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).