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Ecco cosa si può fare in zona arancione

Campania

Il quotidiano Napoli.Repubblica ha evidenziato cosa si può fare e non si può fare in zona arancione. Infatti la Campania dopo un mese e mezzo di zona gialla, ritornerà nella fascia di medio rischio da domenica 21 febbraio visto che i contagi stanno aumentando. Ecco il testo: “

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le 18?
Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?
In area arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti).
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

È possibile praticare l’attività venatoria?
Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? 
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Quando e dove si deve indossare la mascherina?
 
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi”.

Dunque fino ad inizio marzo ci saranno più restrizioni in Campania

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Claudio Gervasio nato a Napoli. Ha conseguito il diploma di Liceo Lingustico, la laurea in scienze della Comunicazione all'Unisob con master di Scienze Investigative Criminologiche e politiche della Sicurezza. Appassionato di giornalismo, è un collaboratore spontaneo di MundoNapoliSport24